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⚖️ Auto propria per lavoro: la Cassazione fa chiarezza sul rimborso spese

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La Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 24114 del 27 luglio 2026, è intervenuta sul diritto del lavoratore al rimborso spese per l'uso dell'auto propria per ragioni di servizio. Al centro della vicenda un dipendente che chiedeva il rimborso delle spese per l'impiego del proprio mezzo: la Corte d'Appello di Catanzaro aveva riconosciuto il diritto, condannando l'azienda a pagare 2.644,42 euro oltre rivalutazione e interessi.

Il nodo centrale riguardava la nozione di sede di lavoro. Il contratto individuale la individuava «a tutti gli effetti» nel Comune di Vibo Valentia, ma il lavoratore doveva raggiungere quotidianamente il deposito aziendale nel diverso Comune di Maierato, dove ritirava l'automezzo per il servizio di raccolta rifiuti. Secondo i giudici, questi spostamenti non erano normali tragitti casa-lavoro, ma funzionali alle esigenze dell'impresa, dunque per ragioni di servizio.

Decisivo è l'art. 37, lettera a), del CCNL applicato, che riconosce il rimborso commisurato alle tariffe ACI al dipendente che, previa autorizzazione aziendale o su richiesta dell'azienda, utilizzi l'auto propria per servizio. La Cassazione ha chiarito che questa norma non collega il rimborso a una specifica nozione di sede o posto di lavoro, e non richiede forme espresse per l'autorizzazione.

Rilevante l'assenza di autorizzazione scritta: la società sosteneva di non aver mai autorizzato esplicitamente l'uso del mezzo. La Cassazione ha ritenuto sufficiente l'utilizzo protratto quotidianamente senza contestazioni, elemento idoneo a dimostrare un assenso tacito e una prassi equivalente a una richiesta implicita.

La pronuncia ribadisce che sede, posto e luogo di lavoro, anche nello stesso CCNL, non sono nozioni sovrapponibili: vanno interpretate in base alla specifica disciplina contrattuale. La Cassazione ha infine rigettato il ricorso della società, confermando il diritto del lavoratore al rimborso.